Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 8 feb 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.
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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;8#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo