Protocollo

Art. 12

Attuazione e relazione con la responsabilità civile

In vigore dal 8 feb 2019
1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono: a) applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile; b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo; o c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni. 2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilità civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall', paragrafo 2, lettera b), le parti: a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilità civile; b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilità civile specificamente a tale scopo; o c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni. 3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilità civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi: a) il danno; b) le norme in materia di responsabilità, inclusa la responsabilità oggettiva o la responsabilità sulla base della colpa; c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato; d) il diritto di ricorso.
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