Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 feb 2019
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all' si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo