Parte II
Art. 13
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative
In vigore dal 1 gen 2019
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell' della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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