Art. 4

LEGGE 7 agosto 2018, n. 99

In vigore dal 21 ago 2018
Audizioni a testimonianza 1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Note all': - Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale è il seguente: «Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni». - La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. - Il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale è il seguente: «Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nè utilizzate. 1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati nè assunti a sommarie informazioni.».
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