Art. 3

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5

In vigore dal 4 feb 2018
1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5 (Art. 3 Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo