Art. 5

LEGGE 29 dicembre 2017, n. 226

In vigore dal 10 feb 2018
Copertura finanziaria 1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all': - Il testo dell'art. 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è il seguente: «349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonchè degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all' art. 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».
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