Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 dic 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo