Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 24 dic 2017
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall', comma 654, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all', pari a euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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