Art. 1
In vigore dal 6 dic 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-12-04;172#art-1