Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 16 dic 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;180#art-4