Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 15 dic 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione di quelle di cui all', paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo