Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria
Art. 19
Commissione Mista
In vigore dal 14 dic 2017
Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese.
Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.
La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.
Storico versioni
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