Art. 2
LEGGE 27 novembre 2017, n. 170
In vigore dal 2 dic 2017
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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