Art. 7
LEGGE 22 novembre 2017, n. 175
In vigore dal 27 dic 2017
Disposizione finale
1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all':
- Per il testo dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146, si vedano le note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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