Art. 7

LEGGE 22 novembre 2017, n. 175

In vigore dal 27 dic 2017
Disposizione finale 1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all': - Per il testo dell'art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146, si vedano le note all'.
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LEGGE 22 novembre 2017, n. 175 (Art. 7 Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.) — Testo vigente | Portale Normativo