Art. 24
Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-20;167#art-24
Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce che i dati di traffico telefonico, i dati di traffico telematico e le informazioni sulle chiamate senza risposta devono essere conservati per un periodo di settantadue mesi. Tale conservazione estesa si applica specificamente per le finalità di accertamento e repressione di determinati reati gravi e di terrorismo richiamati dal codice di procedura penale. La regola opera espressamente in deroga ai termini ordinari fissati dal codice in materia di protezione dei dati personali. In questo modo si dà attuazione alla direttiva europea sulla lotta contro il terrorismo fornendo tempi più ampi alle indagini.
La norma introduce una disciplina eccezionale per garantire strumenti di indagine efficaci a fronte delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale.
La norma interessa gli operatori e i soggetti tenuti alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché l'autorità giudiziaria e investigativa impegnata nell'accertamento di specifici reati.
Durante un'indagine per associazione con finalità di terrorismo internazionale, gli inquirenti richiedono i tabulati e i registri delle connessioni telematiche di un indagato risalenti a quattro anni prima. Grazie a questa disposizione, i dati di traffico e le chiamate senza risposta risultano ancora conservati e accessibili per l'attività di indagine.
Obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico, telematico e delle chiamate senza risposta per la durata di settantadue mesi.
Il termine per la conservazione dei dati di traffico telefonico, telematico e delle chiamate senza risposta per il contrasto del terrorismo e specifici reati viene fissato a settantadue mesi, derogando ai limiti stabiliti dal codice della protezione dei dati personali.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.