Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 12 nov 2017
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo