Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
In vigore dal 21 nov 2017
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-25;163#art-2