Art. 10

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114

In vigore dal 21 nov 2017
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per: a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione della delega contenuta all' della legge 9 luglio 2015, n. 114, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari; b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22; d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento; e) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365. 4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell' della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all' della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici: a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione; b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-25;163#art-10

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