Capo II

Art. 12

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

In vigore dal 14 nov 2017
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all', disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all' del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all' del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall', comma 1, del medesimo decreto legislativo.
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Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (Art. 12 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.) — Testo vigente | Portale Normativo