Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia
Art. 8
In vigore dal 11 nov 2017
Ciascuna delle Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, le attività delle istituzioni culturali e l'apertura di istituti di cultura nell'altro Paese.
Le Parti contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-ati-8