Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta
Art. 6
Tutela del patrimonio culturale
In vigore dal 11 nov 2017
Tutela del patrimonio culturale
1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale.
2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto.
Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.
Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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