Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro

Art. 10

In vigore dal 11 nov 2017
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Ciascuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo tramite notifica scritta con un preavviso di sei mesi. Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non saranno apportate senza il preventivo consenso delle due Parti. L'Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle due Parti mediante scambio di note diplomatiche.
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Art. 10 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. — Testo vigente | Portale Normativo