Capo VII

Art. 38

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 19 nov 2017
1. Salvo quanto previsto dagli , comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall', comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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