Capo IV
Art. 28
Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei
In vigore dal 19 nov 2017
1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;161#art-28