Capo III
Art. 19
Regime fiscale e oneri economici
In vigore dal 19 nov 2017
1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-17;161#art-19