Art. 2

LEGGE 16 maggio 2017, n. 79

In vigore dal 13 giu 2017
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c), dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera d), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera e), dall'articolo 28 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera f), dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera g), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera h), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera i), dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera l), e dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera m).
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LEGGE 16 maggio 2017, n. 79 (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il) — Testo vigente | Portale Normativo