Convenzione
Art. 2
Imposte considerate
In vigore dal 10 giu 2017
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, dei suoi enti locali o delle sue unità territoriali amministrative, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle società;
(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne la Romania:
(i) l'imposta sul reddito;
(ii) l'imposta sugli utili;
(qui di seguito indicate quali "imposta romena").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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