Art. 22
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
In vigore dal 6 mag 2017
Disposizioni di adeguamento
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all':
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, reca: «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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