Art. 17

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

In vigore dal 1 apr 2017
Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Note all': - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
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