Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 15 feb 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;10#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo