Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 19 gen 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-01-16;2#art-2