Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 13 gen 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b).
Storico versioni
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