Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 13 gen 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo