Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 18 gen 2017
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 2016
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Si omette la pubblicazione degli allegati I e II all'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, fatto a Yaoundè il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009, e del Protocollo all'Accordo medesimo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in quanto già pubblicati in lingua italiana nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 57 del 28 febbraio 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-21;258#art-4