Art. 4

Clausola di invarianza

In vigore dal 10 gen 2017
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge ad esclusione dell', paragrafo 1, punto 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;250#art-4

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Clausola di invarianza (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo