Art. 9

LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

In vigore dal 14 gen 2017
Tutela del consumatore 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 16 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari). - 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a: a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni: i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio; v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo. b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri: i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il regime è aperto a tutti i produttori; iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.».
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