Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 23 dic 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-01;233#art-2