Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 23 dic 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;233#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo