Art. 2
LEGGE 3 novembre 2016, n. 216
In vigore dal 26 nov 2016
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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