Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 24 nov 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalita', fatto ad Amman il 27 giugno 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo