Convenzione

Art. 3

In vigore dal 24 nov 2016
Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; b) il termine «Cile» designa la Repubblica del Cile e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale il Cile, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, il Cile o l'Italia; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui tale attività di trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Cile, il Ministero delle finanze, il Commissioner of the Revenue Service o i loro rappresentanti autorizzati; (ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; i) il termine «nazionale» designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; o (ii) le persone giuridiche, le partnership e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-3

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