Convenzione

Art. 17

Artisti e Sportivi

In vigore dal 22 nov 2016
Artisti e Sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-c-17

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Artisti e Sportivi (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Citta' di Panama il 30 dicembre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo