Convenzione

Art. 11

Interessi

In vigore dal 22 nov 2016
Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: (i) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un istituto bancario, e (ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi negli altri casi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se: a) il beneficiario effettivo degli interessi è uno Stato contraente, la Banca Centrale di uno Stato contraente, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o un suo ente locale; o b) gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di merci o attrezzature ad un'impresa di uno Stato contraente; o c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi da tali istituti o enti nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente Articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi e gli altri frutti relativi a tali titoli o obbligazioni, e i crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini dei presente Articolo. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell' della presente Convenzione. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. in tal caso, sono applicabili le disposizioni dell' e del paragrafo 3 dell'. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208#art-c-11

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Interessi (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Citta' di Panama il 30 dicembre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo