Art. 4

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

In vigore dal 4 nov 2016
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».
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urn:nir:stato:legge:2016-10-29;199#art-4

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