Art. 4
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
In vigore dal 4 nov 2016
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».
Storico versioni
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