Art. 11
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
In vigore dal 4 nov 2016
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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