Art. 1

In vigore dal 16 lug 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
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