Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 23 lug 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1º aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20 luglio 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-07;137#art-1