Art. 8
LEGGE 28 giugno 2016, n. 132
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 28 giugno 2016, n. 132
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L'articolo stabilisce i criteri per la nomina del direttore generale dell'ISPRA e di quelli delle agenzie ambientali. Tali figure devono possedere alta professionalità ed esperienza nel settore ambientale e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità, come ruoli politici, incarichi in enti locali rilevanti, legami con imprese coinvolte nelle attività degli enti o altri impieghi retribuiti. Inoltre, non devono avere condanne definitive né essere interdetti dai pubblici uffici. Presso l'ISPRA viene istituita e pubblicata online un'anagrafe aggiornata che riporta requisiti professionali e compensi di tutti i direttori generali.
La norma mira a garantire l'elevata competenza tecnica, l'indipendenza politica e l'assenza di conflitti di interesse per i vertici dell'ISPRA e delle agenzie ambientali, assicurando al contempo la massima trasparenza.
Si applica ai direttori generali dell'ISPRA, ai direttori generali delle agenzie ambientali e ai soggetti candidati a ricoprire tali incarichi.
Un esperto con lunga esperienza scientifica in campo ambientale viene proposto per la direzione di un'agenzia regionale. Per poter essere nominato, non deve essere consigliere in un comune con oltre 20.000 abitanti, non deve avere altri lavori retribuiti e il suo curriculum insieme al compenso verrà pubblicato sul sito dell'ISPRA.
Istituzione, costante aggiornamento e pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA dell'anagrafe contenente i requisiti professionali e le retribuzioni dei direttori generali (inclusi quelli in carica all'entrata in vigore della legge).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.