Art. 2
LEGGE 6 giugno 2016, n. 106
In vigore dal 3 lug 2016
Principi e criteri direttivi generali
1. I decreti legislativi di cui all' sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
Note all':
- Per il testo degli della Costituzione, si vedano le note all'.
Storico versioni
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