Art. 1
In vigore dal 29 mag 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All', comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-26;89#art-1