Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 27 apr 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo